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Archivio di Stato di Cagliari


Regolamento Biblioteca

La Biblioteca dell'Archivio di Stato di Cagliari è destinata specialmente agli impiegati dell'Istituto. Possono, peraltro, accedervi quanti svolgono attività di ricerca relativamente ai fondi conservati dall'Istituto e coloro che non possono reperire in altre biblioteche le pubblicaizoni desiderate.

ORARIO

La Biblioteca osserva l'orario della Sala di Studio.

AMMISSIONE

Sono ammessi alla Biblioteca coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, previa esibizione di un documento di identità personale.

Nessuno può entrare in Biblioteca per semplice passatempo o per motivi comunque estranei ai fini istituzionali. Gli utenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento determinate nel Regolamento in uso nella Sala di Studio. 

CONSULTAZIONE

I volumi sono consultati nella Sala di Lettura ovvero nella Sala di Studio ove non sia possibile destinare una sala apposita al servizio.

Le tesi di laurea e di dottorato possono essere consultate dopo 5 anni, salvo diversa indicazione dell'autore.

DISTRIBUZIONE

Il materiale bibliografico viene richiesto presentando l'apposito modulo debitamente compilato.

È possibile avere in lettura n. 3 testate periodiche o n. 4 opere monografiche alla volta.

Per quanto concerne il materiale raro e di pregio nonchè i manoscritti, è possibile avere in lettura un pezzo per volta; il materiale raro e di pregio deve essere riconsegnato dal lettore ogni qualvolta egli si allontani dalla sala, anche se per breve tempo.

Le pubblicazioni prese in lettura possono essere lasciate in deposito per non più di 2 settimane.

Possono essere consentite deroghe per particolari motivi di ricerca, qualora le esigenze di servizio lo consentano.

Per le modalità di movimentazione giornaliera dei volumi si richiama quanto prescritto dall'art. 108 del Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

PRESTITO

Il prestito è consentito esclusivamente al personale dell'Istituto.

Sono esclusi dal prestito: le opere in precario sato di conservazione, le opere collocate nelle sale di consultazione, le tesi di laurea e di dottorato, i manoscritti ed i volumi rari e di pregio.

La durata massima del prestito è di 2 mesi. È possibile prenotare i volumi già in prestito ad altri utenti.

Di ogni volume concesso in prestito deve essere eseguita annotazione in apposito registro.

È possibile richiedere la riproduzione, a proprie spese, di quanto non può essere dato in prestito.

Chi non restituisca puntualmente il volume avuto in prestito, è sospeso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta.

Chi restituisca il volume danneggiato o lo smarrisca è tenuto al suo reintegro ovvero al versamento di una somma non inferiore al valore commerciale del volume.

Chi non restituisca il volume o non lo reintegri è denunciato all'Autorità giudiziaria. Resta in ogni caso salvo l'esercizo dell'azione disciplinare.

Ogni anno, in un periodo di almeno due settimane, tutti i libri vanno restituiti per consentire la revisione del materiale librario (controllo della consistenza e segnalazione di opere da restaurare o da rilegare).

Le opere che in sede di revisione risultassero smarrite o sottratte devono essere annotate in un apposito registro.

RIPRODUZIONI

È possibile riprodurre, a proprie spese, per uso personale di studio le opere possedute dalla Biblioteca nel rispetto della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii., purchè lo stato di conservazione delle opere consenta la riproduzione.

La riproduzione di norma non può essere effettuata con mezzi propri e viene realizzata nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei per garantire la tutela del materiale.

Possono essere riprodotte tramite fotocopia le pubblicazioni con data di stampa posteriore al 1900; sono invece esclusi:

  • i volumi il cui stato di conservazione sia precario o che potrebbero subire danni;
  • i volumi il cui formato superi cm 25x35x6;
  • le tavole eccedenti il formato del libro in cui sono inserite.

SANZIONI

Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla Biblioteca; in particolare, chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura del patrimonio dell'Istituto, sarà escluso dalla Biblioteca e deferito all'Autorità giudiziaria.

Potrà, altresì, essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, su libri e documenti e chi disturbi in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro.

Resta fermo, in tutti i casi sopra indicati, l'obbligo del risarcimento del danno.

 



Ultimo aggiornamento: 23/01/2024